Art. 7 — Coordinamento delle attività di B.P.L

Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:

  • a)formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui all'articolo 2;
  • b)formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.;
  • c)curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformita' alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
  • d)curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di cui all'articolo 3, comma 2;
  • e)predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 13 aprile 2007

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-03-02;50~art7 · fonte del testo

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