Art. 7 — Coordinamento delle attività di B.P.L
Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
- a)formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui all'articolo 2;
- b)formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.;
- c)curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformita' alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
- d)curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di cui all'articolo 3, comma 2;
- e)predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 13 aprile 2007
