Art. 3 — Disposizioni finali
I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.
Testo vigente dal 15 aprile 2005
