Art. 6 — Norme transitorie
I prodotti disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004. I prodotti disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
