Art. 7 — Rappresentanti autorizzati
Un fabbricante puo', mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e l'elaborazione della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato almeno:
- a)di tenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza una copia della dichiarazione di cui all'articolo 14 e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato;
- b)a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, di fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' di un prodotto;
- c)di cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel suo mandato.
Testo vigente dal 11 gennaio 2016
