In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, indicati negli allegati A e B, sono trasferiti, rispettivamente, al patrimonio delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalita' stabilite dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Sono altresi' trasferiti alle province, in aggiunta ai beni individuati negli elenchi di cui al comma 1, con le modalita' di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, i beni appartenenti alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1› luglio 1998 risultino non utilizzati per attivita' istituzionali da almeno venti anni. Per i fini del presente comma gli elenchi di tali beni sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto di autonomia. Qualora le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscano ai comuni o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il provvedimento provinciale che dispone il trasferimento del bene al comune o ad altro ente pubblico costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Al trasferimento dei beni di cui al presente decreto, nonche' all'eventuale trasferimento dei medesimi beni ai comuni o ad altri enti pubblici, si applica quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Il trasferimento dei beni di cui al presente decreto con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalle province autonome di Trento e di Bolzano o nei loro confronti.

Testo vigente dal 22 gennaio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-21;495~art2 · fonte del testo

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