Art. 10 — Procedimenti pendenti
I procedimenti civili e penali pendenti, alla data di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti, sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto. Per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell'ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999
