Art. 13 — Relazioni ed informazioni alla Commissione europea
Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 mettono a disposizione sul Portale cartografico nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7, comma 3, lettera a), nonche' i loro riesami ed eventualmente gli aggiornamenti, entro tre mesi dalle date indicate rispettivamente all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7, comma 8, e all'articolo 12. Le regioni mettono a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i bollettini e gli avvisi di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea delle decisioni prese ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, e mette a disposizione sul Portale cartografico nazionale le relative informazioni, rispettivamente entro il 22 dicembre 2011, il 22 dicembre 2013 e il 22 dicembre 2015. Le autorita' di cui al comma 1 trasmettono le informazioni di cui allo stesso comma 1 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro le scadenze indicate ai commi 1 e 3 per ciascun insieme di informazioni, e secondo modalita' e specifiche dati individuate dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilita' con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a livello comunitario.
Testo vigente dal 2 aprile 2010
