Art. 3 — Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate 1e seguenti modificazioni:

  • a)nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • b)nell'articolo 10:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione";
  • 2)nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter;";
  • 3)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter e' consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
  • 4)nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
  • 5)nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
  • 6)nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
  • 7)dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti: "3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione individuale e' riscattata dagli eredi. 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facolta' di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto.";
  • c)nell'articolo 13:
  • 1)i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
  • 2)il comma 13 e' sostituito con il seguente: "13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.".

Testo vigente dal 9 marzo 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-18;47~art3 · fonte del testo

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