Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.
Testo vigente dal 9 dicembre 1999
