Art. 3 — Aspettativa senza assegni
Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tutti i casi di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il posto di provenienza e' considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalita' previste per il magistrato collocato fuori ruolo.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
