Art. 2 — Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860
All'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute».
Testo vigente dal 26 marzo 2014
