Il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: " 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale.".
Testo vigente dal 23 agosto 1996
