L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 2, la provincia adotta i provvedimenti di cui all'art. 278, commi 3 e 5 e all'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione.".
Testo vigente dal 23 agosto 1996
