Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' sostituito dal seguente: " 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, e' abrogato.
Testo vigente dal 23 agosto 1996
