Art. 8 — Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017
All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalita'».
Testo vigente dal 4 maggio 2018
