Art. 5 — Modificazioni all'articolo 6 della legge n. 317 del 1986

Il comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 317 del 1986 e' sostituito dal seguente: "2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Ispettorato tecnico che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Per quanto concerne le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono fondarsi unicamente sugli aspetti suscettibili di costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore dei servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari del progetto. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono comunque pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto puo' adottare secondo il diritto comunitario, tenendo conto della diversita' linguistica, delle specificita' nazionali e regionali, nonche' dei loro patrimoni culturali.".

Testo vigente dal 24 gennaio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-11-23;427~art5 · fonte del testo

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