Art. 4 — Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilita', degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
- a)sostegno di base al reddito per la sostenibilita';
- b)sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilita';
- c)sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d)regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- e)misure di sostegno accoppiato al reddito;
- f)interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all'Autorita' di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.
Testo vigente dal 21 aprile 2023
