Art. 1 — Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: " f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- g)le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente e' domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.";
- b)all'articolo 7-septies, comma 1, le lettere h) ed i) sono soppresse;
- c)all'articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e' aggiunto il seguente: "6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.".
Testo vigente dal 18 aprile 2015
