Art. 2 — Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti

La facolta' di cui all'articolo 1, comma 1, puo' altresi' essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilita' assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Il diritto alla pensione di inabilita' e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 16 febbraio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;42~art2 · fonte del testo

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