Art. 24 — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
Con successivo decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono:
- a)individuate le norme statali di rango primario e secondario, nonche' le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilita' con quelle del presente decreto, a partire dall'articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che e' abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)introdotte le norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni.
Testo vigente dal 3 aprile 2024
