Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalita' di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico. Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali l'offerta di gioco e le relative modalita' di svolgimento dovranno essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza artificiale. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attivita' di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo misure e interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d'azzardo patologico. Con regolamento, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle regioni, degli enti locali, dei concessionari, nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresi' che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Testo vigente dal 3 aprile 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-25;41~art14 · fonte del testo