Art. 12 — Rete telematica
L'Agenzia adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operativita' la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione che persegua la salvaguardia e la tutela degli interessi generali dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'affidamento dei giocatori, nonche' di una diffusione e sviluppo sostenibili dell'offerta di giochi pubblici.
Testo vigente dal 3 aprile 2024
