Art. 35 — Accompagnamento
Le persone con disabilita', la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilita' e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
