Art. 21 — Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunita' locali interessate e' svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e' oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.
Testo vigente dal 3 aprile 2017
