[1]Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo V e' sostituito dal seguente:

[2]«Capo V delle impugnazioni

[3]827 (Mezzi di impugnazione). - Il lodo e' soggetto all'impugnazione per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo. I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia e' immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale e' impugnabile solo unitamente al lodo definitivo. 828 (Impugnazione per nullita). - L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato. L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione. 829 (Casi di nullita). - L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

  • 1)se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
  • 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
  • 3)se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
  • 4)se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
  • 5)se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
  • 6)se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
  • 7)se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullita' e la nullita' non e' stata sanata;
  • 8)se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purche' tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
  • 9)se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
  • 10)se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
  • 11)se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
  • 12)se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita' alla convenzione di arbitrato. La parte che ha dato causa a un motivo di nullita', o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non puo' per questo motivo impugnare il lodo. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E' ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarieta' all'ordine pubblico. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e' sempre ammessa:
  • 1)nelle controversie previste dall'articolo 409;
  • 2)se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato. Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo e' soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi. 830 (Decisione sull'impugnazione per nullita). - La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullita' e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullita' del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullita' parziale del lodo. Se il lodo e' annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno cosi' stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullita' dipenda dalla sua invalidita' o inefficacia. Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello puo' sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'. Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto e' la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.».

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 24, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 4 massime nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/2019

    Questione infondata
    21 febbraio 2019

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa.

    Art. 829 c.p.c. · Art. 24 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 27 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/2018

    Questione infondata
    30 gennaio 2018

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., che modifica il regime di impugnabilità del lodo arbitrale, precludendone la sindacabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. La norma censurata, di natura sostanziale e non meramente processuale, non si applica, nell'interpretazione enunciata dalla Cassazione e ritenuta dal rimettente "diritto vivente", ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma. Le fattispecie poste a confronto dal rimettente, riferite a coloro che hanno stipulato la clausola compromissoria prima o dopo tale data, non risultano tra loro assimilabili, poiché i primi sono in una situazione obiettivamente diversa dai secondi, che devono esprimere una specifica volontà per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. La norma censurata non viola neppure il principio tempus regit processum, considerato che la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale; né sussiste la lesione dell'autonomia negoziale - che, prima della riforma, si poneva come momento fondamentale della disciplina, in quanto la legge ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva la diversa volontà delle parti - perché l'interpretazione avanzata dalla Cassazione tutela proprio l'autonomia privata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 ).

    Art. 829 c.p.c. · Art. 24 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 27 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art24 · fonte del testo

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