E' giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all'articolo 4 avente una eta' non superiore a 40 anni. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:

  • a)le societa' semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano eta' inferiore a 40 anni;
  • b)le societa' in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o piu' soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
  • c)le societa' di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della societa' siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici. All'articolo 8, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialita' giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale». All'articolo 2, comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo e' destinato alle finalita' di cui al presente comma».

Testo vigente dal 1 febbraio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4~art5 · fonte del testo

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