Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. All'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 161 e 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli organismi interessati fanno fronte con le modalita' di cui al comma 2. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Testo vigente dal 29 gennaio 2008
