Art. 3 — Prove concorsuali
Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, e' inserito il seguente: "Art. 123-ter (Prove concorsuali). - 1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
- a)diritto civile;
- b)diritto penale;
- c)diritto amministrativo. 2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
- a)diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
- b)procedura civile;
- c)diritto penale;
- d)procedura penale;
- e)diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
- f)diritto del lavoro e della previdenza sociale;
- g)diritto comunitario;
- h)diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6 / 10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".
Testo vigente dal 18 novembre 1997
