Art. 6 — Nota integrativa del bilancio delle banche e degli altri istituti finanziari
All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: <<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
- 1)il loro fair value;
- 2)informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
- g-ter)per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
- 1)il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
- 2)i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: <<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e
- g-ter)e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, g), g-bis) e g-ter)>>.
Testo vigente dal 23 febbraio 2004
