Art. 12 — Trasmigrazione
Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le societa' e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
