Art. 3 — Modifiche all'articolo 2635 del codice civile
All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.»;
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.»;
- c)al sesto comma le parole: «utilita' date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilita' date, promesse o offerte».
Testo vigente dal 30 marzo 2017
