Art. 17 — Relazioni e comunicazioni
Il Ministero della salute fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE. Il Ministero della salute, ai sensi del presente decreto, comunica alla Commissione europea:
- a)il nome e le coordinate del Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7;
- b)le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati all'articolo 8, comma 8;
- c)le categorie di assistenza sanitaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- d)i nominativi e le coordinate delle autorita' o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
