Art. 19 — Organi del Casellario
Gli organi del Casellario sono:
- a)comitato di gestione;
- b)presidente;
- c)il dirigente responsabile del casellario. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, e' composto da:
- a)un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- b)un rappresentante dell'INAIL;
- c)un rappresentante dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
- d)un rappresentante dell'utenza pubblica diverso dall'INAIL;
- e)un rappresentante dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA);
- f)un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
- g)il dirigente responsabile del Casellario, designato dall'INAIL;
- h)due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato e' validamente costituito con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
- a)stabilisce le modalita' per l'acquisizione e la gestione dei dati;
- b)determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
- c)delibera il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22;
- d)determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
- e)sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i necessari provvedimenti;
- f)delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell'INAIL. Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale del Casellario;
- b)assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile. Il dirigente responsabile del Casellario:
- a)cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato;
- b)dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;
- c)segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
- d)firma gli atti di gestione in conformita' alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
- e)esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
- f)svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell'INAIL, in ordine all'acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell'ambito del bilancio dell'INAIL.
Testo vigente dal 1 marzo 2000
