Art. 4 — (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienicosanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Testo vigente dal 20 ottobre 2001
