Art. 2 — Eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso

E' abrogato l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di definizione dei rapporti contabili pendenti.

Testo vigente dal 25 febbraio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25865/2025

    22 settembre 2025

    In tema di riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, l'art. 2 del d.lgs. n. 37 del 1999, essendo entrato in vigore il 26 febbraio 1999, non ha fatto venir meno l'obbligo, a carico dei concessionari, di anticipare l'importo dei ruoli per i quali alla data anzidetta fossero già scaduti i termini di versamento (cd. "non riscosso come riscosso"), né il corrispondente diritto della stessa Cassa di riceverne l'ammontare, sul quale non ha inciso l'annullamento dei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, previsto dall'art. 1, comma 527, della l. n. 228 del 2012.

    Art. 2

    Rassegna di settembre 2025, p. 88 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-02-22;37~art2 · fonte del testo

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