Art. 2 — Attribuzioni del Ministero
Al Ministero sono devolute:
- a)le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- b)le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:
- a)tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- b)promozione delle attivita' culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attivita' teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;
- c)promozione del libro, della lettura e delle attivita' editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- d)promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attivita' culturali;
- e)studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attivita' degli istituti culturali;
- f)diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;
- g)vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo. Sono trasferiti al Ministero:
- a)gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b)il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).
Testo vigente dal 26 ottobre 1998
