Art. 7 — Salvaguardia degli equilibri di spesa, disciplina transitoria ed entrata in vigore

Gli uffici centrali e gli ispettorati territoriali di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, subentrano alle preesistenti strutture del Ministero delle comunicazioni, in base ai compiti definiti ai sensi dell'articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto legislativo. La dotazione organica del Ministero, sia dirigenziale sia relativa alle aree funzionali, e' determinata sulla base del decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2000 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, ridotta, in conseguenza dell'applicazione del presente decreto legislativo, di n. 5 posti di livello dirigenziale, di cui uno a valere sui punti di funzione dirigenziale istituiti presso il servizio di controllo interno del Ministero con decreto del Ministro delle comunicazioni 27 novembre 1998, e incrementata di n. 2 posti di livello dirigenziale generale. L'avvio delle procedure relative all'applicazione dell'articolo 41, comma 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' subordinato alla definizione delle procedure di riqualificazione del personale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 8 gennaio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;366~art7 · fonte del testo

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