Il procuratore della Repubblica puo' disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro: a. se dall'esecuzione puo' derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale gia' in corso, per un periodo non superiore a sei mesi; b. se i beni o la prova risultano gia' sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento; c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca e' stato gia' oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento. La decisione di rinvio dell'esecuzione e' immediatamente comunicata all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorita' giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima e' altresi' informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35~art7 · fonte del testo

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