Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:

  • a)associazione per delinquere;
  • b)terrorismo;
  • c)tratta di esseri umani;
  • d)sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
  • e)traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
  • f)traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  • g)corruzione;
  • h)frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
  • i)riciclaggio;
  • l)falsificazione e contraffazione di monete;
  • m)criminalita' informatica;
  • n)criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
  • o)favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
  • p)omicidio volontario, lesioni personali gravi;
  • q)traffico illecito di organi e tessuti umani;
  • r)sequestro di persona;
  • s)razzismo e xenofobia;
  • t)furti organizzati o con l'uso di armi;
  • u)traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
  • v)truffa;
  • z)estorsione;
  • aa)contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
  • bb)falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
  • cc)falsificazione di mezzi di pagamento;
  • dd)traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
  • ee)traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
  • ff)traffico di veicoli rubati;
  • gg)violenza sessuale;
  • hh)incendio;
  • ii)reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
  • ll)dirottamento di nave o aeromobile;
  • mm)sabotaggio. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro e' consentito solo se i fatti, per i quali e' stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento e' stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana e' consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35~art3 · fonte del testo

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