Art. 4 — Dotazioni organiche aggiuntive
Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, prevista dall'articolo 13, comma primo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e' ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento della dotazione organica determinata ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive e' stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come sopra determinata. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive e' finalizzata alla copertura di posti e cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonche' di posti comunque disponibili per l'intero anno scolatico, in misura prevalente rispetto a tutte le altre attivita' previste dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente stabilite per tali attivita'. Resta salvo per la provincia di Bolzano il comma 6 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
Testo vigente dal 17 febbraio 1993
