Art. 37 — Norme abrogate
Dopo il comma 3 dell'articolo 161 t.u. e' inserito il seguente: "3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
