Art. 2 — Raccolta del risparmio da parte di società cooperative
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' inserita la seguente: "cbis) alle societa' cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni,". Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 11 t.u. e' aggiunta la seguente: " g) alle societa' per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.". Nel primo periodo del comma 4 bis dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "nelle lettere" sono inserite le parole: "cbis),". Nel comma 5 dell'articolo 11 t.u. dopo le parole: "lettere c)," sono inserite le parole: "cbis),".
Testo vigente dal 4 ottobre 1999
