Art. 5 — Disposizioni finali
Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione ed alla relativa tariffazione delle prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, rese a terzi dal Ministero delle attivita' produttive nel campo della promozione, regolazione, sostegno e vigilanza delle attivita' economiche e produttive. Una somma non superiore al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione dei compensi di cui al comma 1, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali ed ai sensi della vigente normativa, a ristabilire un'omogeneita' di trattamento del personale di ruolo in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, comprensivo della dirigenza. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 12 febbraio 2004
