Art. 3 — Strade statali
Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione. I provvedimenti statali di declassificazione, nonche' l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall'art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e la strada statale n. 26.
Testo vigente dal 31 maggio 1994
