Art. 15 — Trasferimenti agli enti locali
Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica". Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.
Testo vigente dal 31 maggio 1994
