Art. 11 — Tariffe per la controversia
In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanita' l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita' che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.
Testo vigente dal 13 marzo 2021
