Art. 5 — Profilo professionale e competenze degli ispettori
Ciascun ispettore, previa verifica da parte dell'autorita' competente centrale della sussistenza dei requisiti professionali minimi indicati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' autorizzato ad eseguire i controlli relativi all'applicazione delle prescrizioni della convenzione e della normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. L'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, predispone l'elenco degli ispettori autorizzati e lo pubblica sul proprio sito istituzionale. Il percorso formativo degli ispettori e' verificato dall'autorita' competente centrale, d'intesa con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con frequenza triennale.
Testo vigente dal 9 marzo 2016
