[1]All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: "La relazione comprende:

  • a)un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
  • b)una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  • c)un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  • d)eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  • e)un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter". L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' modificato come segue:
  • a)il comma 2 e' abrogato;
  • b)dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. La relazione comprende:
  • a)un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa';
  • b)una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  • c)un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
  • d)eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  • e)un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato. 4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4-quater. La relazione e' datata e sottoscritta dal revisore.". La rubrica dell'articolo 156 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente: "Relazioni di revisione". Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "Le relazioni sono", sono inserite le seguenti: "datate e". Al comma 2 dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "i criteri di redazione", sono aggiunte le seguenti: "e se rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio". All'articolo 156 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le relazioni comprendono:
  • a)un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla societa' che ha conferito l'incarico;
  • b)una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
  • c)eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
  • d)un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.".

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/3/2007, n. 75 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 28 marzo 2007

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