Art. 30 — Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile
All'articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;
- b)dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».
Testo vigente dal 30 dicembre 2004
