Art. 2 — Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero
L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente: «1. Presso gli uffici all'estero:
- a)sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attivita' di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;
- b)il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui e' preposto;
- c)il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile;
- d)il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;
- e)in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.». Ferme restando le responsabilita' derivanti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilita' nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.
Testo vigente dal 17 gennaio 2007
